Consiglio di Stato sentenza n. 2786 5 giugno 2015
Il ricorso ex art. 9, comma 5, lett. a), l. prov. 17 dicembre 1998, n. 13 (Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata) – che testualmente recita: «Il Comitato per l’edilizia residenziale ha il compito di decidere in via definitiva i ricorsi proposti: a) contro le decisioni dell’assessore provinciale all’edilizia abitativa; (…)» – ha indubbia natura di ricorso gerarchico improprio, essendo, in via ordinaria, contro gli atti amministrativi adottati dai componenti della giunta provinciale e dai direttori delle strutture organizzative provinciali prevista la possibilità di proporre gerarchico alla giunta provinciale [ai sensi dell’art. 9 l. prov. 22 ottobre 1993, n. 17 (Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi)], derogata dalla menzionata previsione speciale dell’ordinamento dell’edilizia agevolata;
Secondo il più recente, ormai prevalente, orientamento di questo Consiglio di Stato, l’originario ricorrente non può eccepire, in secondo grado, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo dallo stesso adìto in prima istanza, pena la trasgressione del divieto di venire contra factum proprium – paralizzabile con l’exceptio doli generalis seu presentis, – e del principio generale che vieta ogni condotta integrante (altro…)