Decreto espulsione straniero detenuto valido anche senza passaporto

‘il motivo circa l’asserita illegittimità del decreto di espulsione perché emesso nei confronti di un soggetto privo del passaporto è infondato.’

‘La mancanza del passaporto assume rilievo solo per l’esecuzione del decreto di espulsione: il comma 7 dell’art. 16 d.lgs. n. 286/1998 prevede, infatti, che la sua esecuzione rimanga sospesa «fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio», tra i quali è compreso un documento di identificazione, che attesti anche la nazionalità del soggetto al fine di poterlo estradare nel Paese di sua provenienza.’

Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 27733 26 giugno 2023

Decreto di espulsione (obbligatorio) magistrato di sorveglianza quale  sanzione  alternativa alla detenzione (Comma 5 art. 16 d.lgs. n. 286/1998)

‘L’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 prevede l’obbligo di espulsione dello straniero a condizione che egli sia «identificato, detenuto» e si trovi in una delle situazioni di cui all’alt. 13, comma 2, d.lgs. n. 286/1998.

La norma stabilisce, quale unica causa ostativa all’adozione del provvedimento di espulsione, la commissione di reati di particolare gravità, e non impone quindi il possesso di un documento di identità o del passaporto, tanto da prevedere che, al momento dell’ingresso in carcere, ogni cittadino straniero venga sottoposto ad una procedura di identificazione, coinvolgendo anche, se necessario, le autorità diplomatiche.

Che il possesso del passaporto o di un documento di identità non costituisca un requisito necessario per l’emissione del decreto di espulsione è confermato dal comma 6 della norma, secondo cui la direzione dell’istituto penitenziario trasmette al magistrato di sorveglianza gli atti utili per l’adozione del provvedimento di espulsione «salvo che il questore comunichi che non è stato possibile procedere alla identificazione dello straniero»: l’unico ostacolo alla emissione del decreto di espulsione è l’assenza di certezza circa l’identità del soggetto, certezza che però, in un caso come il presente, è data dall’avvenuta sottoposizione ai rilievi dattiloscopici.

Non è necessario ricordare, poi, che le uniche ulteriori cause ostative all’espulsione sono quelle stabilite dall’alt. 19 d.lgs. n. 286/1998, atteso che esse non rilevano nel presente caso, non essendo state mai neppure allegate dal ricorrente.

La mancanza del passaporto assume rilievo solo per l’esecuzione del decreto di espulsione: il comma 7 dell’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 prevede, infatti, che la sua esecuzione rimanga sospesa «fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio», tra i quali è compreso un documento di identificazione, che attesti anche la nazionalità del soggetto al fine di poterlo estradare nel Paese di sua provenienza.’

 

Espulsione sostitutiva alla detenzione (facoltativa) da parte del giudice penale (Comma 1 art. 16 d.lgs. n. 286/1998)

 

‘La sentenza della Corte di cassazione n. 15881/2022, citata dal ricorrente a sostegno dell’affermazione di illegittimità del decreto di espulsione, è inconferente perché attiene ad una procedura del tutto diversa, cioè alla emissione del decreto di espulsione ai sensi dell’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 286/1998, che può essere disposta dal giudice della cognizione quale sanzione sostitutiva di una pena detentiva.

In quel caso, la norma stabilisce che il provvedimento, che è meramente facoltativo, può essere adottato solo «qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell’articolo 14, comma 1 del presente testo unico, che impediscono l’esecuzione immediata dell’espulsione», quale appunto la mancanza del passaporto o di un altro documento di identità, prevista dall’art. 13, comma 4-bis d.lgs. n. 286/1998, richiamato dal predetto art. 14, comma 1, del testo unico.

La ratio di tale divieto è chiara, ed è stata evidenziata nella motivazione della sentenza citata: il legislatore ha voluto evitare che la sanzione sostitutiva dell’espulsione, misura favorevole allo straniero condannato in quanto evita la sua detenzione, venga disposta in una situazione, quale la mancanza del passaporto, che da un lato impedisce l’esecuzione immediata della sanzione e dall’altro lato concretizza il pericolo di fuga del soggetto al fine di evitare, oltre alla detenzione, anche l’espulsione, portando così alla non esecuzione di alcuna sanzione, nonostante l’accertata colpevolezza per un reato.

Tale rischio è insussistente nel caso di specie, in quanto l’espulsione ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 è disposta nei confronti di un soggetto già detenuto, per il quale può quindi escludersi il pericolo di fuga, essendo altresì stabilito che, qualora l’espulsione non possa essere immediatamente eseguita, la sua esecuzione rimane sospesa ma «lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio»; permanenza da ritenersi subordinata al fatto che la misura sostitutiva sia divenuta definitiva prima della intera espiazione della pena detentiva, dovendosi in tal caso applicare il principio della impossibilità della sua applicazione (Sez. 1, n. 49746 del 07/12/2022, Azaza, non massimata;…).’

 

Differenza tra espulsione a titolo di sanzione sostitutiva ed espulsione alternativa alla detenzione

‘La diversità tra l’espulsione ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e quella prevista dal primo comma di detta norma è data non solo dalla mancata indicazione, tra le cause ostative, di quelle previste dall’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 286/1998, ma anche dalla obbligatorietà della sua applicazione…

..secondo la Corte di cassazione, infatti, «L’espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena, prevista dall’alt. 16, comma quinto, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, riservata alla competenza del giudice di sorveglianza ed avente natura amministrativa, costituisce un’atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento carcerario, della quale è obbligatoria l’adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge.» (Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010…).

La sentenza della Corte di cassazione n. 15881/2022, citata dal ricorrente, non ha espresso alcuna valutazione in merito a questa diversa forma di sanzione sostitutiva, né ha effettuato una «lettura coordinata degli artt. 16 co. 6, 14 co. 1, 13 co. 4 bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286», come si afferma nel ricorso, trattandosi di materia estranea all’oggetto del suo esame; tale lettura coordinata è peraltro errata, essendo esplicito il testo normativo, che all’art. 16, commi 5 e 6, d.lgs. n. 286/1998 non contiene alcun richiamo all’art. 14 d.lgs. n. 286/1998, e disciplina un istituto profondamente diverso da quello previsto dal primo comma della norma stessa.

Il decreto di espulsione emesso dal Magistrato di sorveglianza di Bologna in data 16 marzo 2022 a carico del ricorrente, ai sensi dell’alt. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, è stato quindi correttamente ritenuto legittimo.’