Gare: l’adeguata esperienza dei Commissari nello specifico settore
In materia di svolgimento delle procedure di affidamento per i settori ordinari l’art 77 comma 1, che richiede il possesso da parte del Commissario di una specifica competenza nel settore, non impone una rigida corrispondenza tra la competenza dei membri della commissione e gli ambiti materiali che concorrono all’integrazione del complessivo oggetto del contratto.
Comunque la competenza ed esperienza richieste ai commissari devono essere riferite ad aree tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto e non deve essere necessariamente desunta da uno specifico titolo di studio, potendo, invece, risultare anche da attività espletate e da incarichi svolti in precedenza
Inoltre, il requisito della esperienza nello specifico settore non riguarda indistintamente tutti i componenti della Commissione e va interpretato, non secondo un approccio formale e atomistico, che tenga conto delle sole professionalità tecnico-settoriali implicate dagli specifici criteri di valutazione la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, che valorizzi le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze della pubblica amministrazione, alle quali quei criteri siano funzionalmente ordinati, sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali vanno ad incidere; non è imposta in sostanza una rigida corrispondenza tra competenza dei membri della commissione e ambiti materiali che concorrono all’integrazione del complessivo oggetto del contratto.
In tale prospettiva la presenza, pertanto, di componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale ed amministrativa sia di natura tecnica, risponde, in un rapporto di complementarietà, alle esigenze valutative imposte dall’espletamento della gara.
Vedi anche
Bando di gara con più lotti, limite
Tar Pescara sentenza n. 504 3 dicembre 2021
[…]
Il provvedimento di nomina è altresì illegittimo per violazione degli artt. 77 comma 1 e 216 comma 12 del d.lgs. 50/2016, per assenza in capo ai Commissari di adeguata esperienza nello specifico settore cui afferisce la procedura di gara, come ricavabile dai curricula dei commissari nominati.
[…]
2.4 Del pari va respinta la censura circa l’assenza di specifica competenza nel settore da parte dei componenti della Commissione.
La giurisprudenza amministrativa ha precisato che la disposizione che richiede il possesso da parte del Commissario di una specifica competenza nel settore non impone una rigida corrispondenza tra la competenza dei membri della commissione e gli ambiti materiali che concorrono all’integrazione del complessivo oggetto del contratto, che comunque la competenza ed esperienza richieste ai commissari devono essere riferite ad aree tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto, e che non deve essere necessariamente desunta da uno specifico titolo di studio, potendo, invece, risultare anche da attività espletate e da incarichi svolti in precedenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1 ottobre 2018, n. 5603; Cons. Stato, sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8700; sez. V 1.03.2021 n.1700).
Inoltre, il requisito della esperienza nello specifico settore non riguarda indistintamente tutti i componenti della Commissione e va interpretato, non secondo un approccio formale e atomistico, che tenga conto delle sole professionalità tecnico-settoriali implicate dagli specifici criteri di valutazione la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, che valorizzi le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze della pubblica amministrazione, alle quali quei criteri siano funzionalmente ordinati, sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali vanno ad incidere; non è imposta in sostanza una rigida corrispondenza tra competenza dei membri della commissione e ambiti materiali che concorrono all’integrazione del complessivo oggetto del contratto.
In tale prospettiva la presenza, pertanto, di componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale ed amministrativa sia di natura tecnica, risponde, in un rapporto di complementarietà, alle esigenze valutative imposte dall’espletamento della gara. (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, 17 giugno 2019, n. 4050; 18 giugno 2018, n. 3721; 15 gennaio 2018, n. 181; 8 aprile 2014, n. 1648; VI, 10 giugno 2013, n. 3203; III, 17 dicembre 2015, n. 5706; 9 gennaio 2017, n. 31; Cons. St., sez. III, 16 aprile 2018, n. 2241; sez. V, 1 ottobre 2018 n.5603).[…]