Limiti del giudice dell’ottemperanza e decorrenza rivalutazione interessi dopo sentenza di condanna

Quali i limiti del giudice dell’ottemperanza?

Tar Pescara (sentenza n. 500 3 dicembre 2021), anche su decorrenza rivalutazione interessi dopo sentenza di condanna:
…è precluso al giudice della ottemperanza, specie se si tratti di eseguire il giudicato di organo appartenente ad altra giurisdizione, di integrare la decisione o risolvere questioni non espressamente affrontate da quel giudice (Tar Milano sentenza 1645 del 2018);
– in difetto di una espressa diversa decorrenza contenuta in sentenza deve presumersi che la condanna, ivi inclusa la rivalutazione e gli interessi, sia fonte di obblighi dal momento della pronuncia in poi (Tar Firenze, sentenza 728 del 2017);
– è pertanto da ritenere infondata la pretesa di integrazione della sentenza ottemperanda in questa sede, nel senso di disporre il calcolo di rivalutazione e interessi dal momento della domanda e non solo della pubblicazione della pronuncia;
– le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della questione trattata. [….]
Il fatto:
‘Considerato che:
-la ricorrente ha proposto reclamo ex articolo 114 comma 6 cpa avverso la deliberazione del 7.06.2021, n. 3 del Commissario ad acta, con la quale le è stata liquidata la somma di € 6.401,11, a titolo di interessi legali, con decorrenza dal 12.12.2017, ossia dalla data di pubblicazione della ottemperanda sentenza del Tribunale di Pescara n. 1534/2017, mentre la medesima pretenderebbe che il computo degli interessi avvenga dalla proposizione della domanda, trattandosi di condanna al risarcimento del danno conseguente a inadempimento contrattuale e dunque valendo la citazione quale atto di costituzione in mora del debitore;
-anche il Commissario ad acta con nota del 24 giugno 2021 ha chiesto all’adito Tribunale di dirimere tale questione in sede di chiarimenti;
-il Comune resistente ha controdedotto che nella ottemperanda sentenza del Tribunale ordinario di Pescara è stato liquidato un danno quale debito di valore e dunque gli interessi non potrebbero che decorrere dalla sentenza di liquidazione; che la statuizione del giudice civile non potrebbe essere oggetto di riforma in questa sede per evidente difetto di giurisdizione;’