Quali sono le regole da seguire nella presentazione dell’offerta?
Principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica
Vedi anche
Offerta tecnica difforme, no requisiti minimi contratto: conseguenze
Tar Pescara sentenza n. 497 30 novembre 2021
CONSIDERATO
che il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica impone che le offerte economiche debbano restare separate e segrete per tutta la fase procedimentale in cui la Commissione compie le sue valutazioni sugli aspetti tecnici della proposta negoziale, e costituisce presidio di garanzia dell’imparzialità ed indipendenza di giudizio della Commissione onde evitare che la previa conoscenza di elementi di natura economica possa in
qualche modo condizionare l’attribuzione del punteggio sugli elementi discrezionali;
che da tale principio deriva la necessità di assicurare la separatezza dell’offerta tecnica rispetto a quella economica, che deve restare segreta fino all’apertura della relativa busta, e quindi la preclusione dell’inserimento di elementi economico-quantitativi nella busta relativa alla offerta tecnica che consentano alla Commissione di risalire alla quantificazione della offerta economica;
che pertanto l’offerta tecnica e quella economica devono essere necessariamente inserite in buste separate e idoneamente sigillate, proprio al fine di evitare la ridetta commistione;
che, del pari, l’apertura della busta contenente l’offerta economica deve necessariamente seguire la valutazione dell’offerta tecnica, dal momento che il principio di segretezza dell’offerta economica tutela contro il rischio di pregiudizio al buon andamento dell’attività amministrativa, in quanto la possibilità di conoscenza dell’entità dell’offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità dell’operato dell’organo valutativo;
che, laddove all’interno della offerta tecnica siano presenti elementi di tipo quantitativo, il rischio di compromissione dell’imparzialità e indipendenza nel giudizio della Commissione si verifica allorchè concorrano elementi di giudizio a carattere discrezionale relativi all’apprezzamento dei profili tecnici e qualitativi dell’offerta ed elementi di giudizio a rilevanza obiettiva ed automatica quali sono quelli tipici della componente economica dell’offerta e, dunque, allorché il criterio di aggiudicazione si identifichi, come nella specie, con quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
che, applicando alla fattispecie in esame le suddette coordinate ermeneutiche, non essendo stato assicurato il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica, non può dubitarsi della circostanza che dal contenuto dell’offerta tecnica fosse possibile ricostruire in via anticipata l’offerta economica nella sua interezza, così ponendo in grado la Commissione di conoscere preventivamente consistenza e convenienza di ciascuna offerta;
che a nulla vale la deduzione relativa all’ordine di esame degli elementi da parte della Commissione dal momento che il divieto di commistione è strettamente connesso al principio di segretezza dell’offerta economica, per cui non occorre che sia dimostrata l’effettiva lesione del bene tutelato, essendo sufficiente che sia ravvisabile anche un mero rischio di pregiudizio del bene interesse tutelato costituito, come detto, dalla garanzia di imparzialità dell’organo valutativo e di par condicio dei partecipanti alla gara;
che pertanto dalla mera apertura delle buste contenenti le offerte tecniche la Commissione poteva desumere la conoscenza degli elementi di natura economica;
che del pari l’assenza di un separato punteggio per la componente economica non avrebbe nemmeno consentito la verifica di congruità dell’offerta pur prevista dal disciplinare di gara;
che pertanto il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento dell’aggiudicazione impugnata e degli atti presupposti ivi incluso il disciplinare di gara impugnato in parte qua;
che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo con onere a carico del Comune intimato, mentre ricorrono giusti motivi per compensarle rispetto alla società controinteressata. […]
Il fatto:
‘[…]RILEVATO
che il ricorso è fondato e merita accoglimento dal momento che, all’esito dell’esperita istruttoria, è emerso che la procedura oggetto di contestazione, finalizzata all’affidamento in concessione per la durata di quattro anni del servizio di ripristino stradale post sinistri, non prevedeva una distinzione tra offerta tecnica ed offerta economica;
che difatti pur prevedendo la disciplina di gara l’allegazione alla istanza di partecipazione di una busta B per l’offerta tecnica e di una busta C per l’offerta economica, essa non conteneva alcuna prescrizione circa la modalità di compilazione della busta C relativa all’offerta economica, e concentrava l’assegnazione del punteggio complessivo pari a 100 sui soli elementi di valutazione della offerta tecnica contenuta nella busta B;
che, come evincesi dal contenuto del disciplinare medesimo, al punto 18.1, tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica erano inclusi anche gli elementi economici e precisamente, alla lettera D) Servizi aggiuntivi, si richiedeva di indicare al punto D.2 l’incremento ribasso percentuale offerto sul prezziario regionale, al punto D.3 la franchigia offerta per la gestione dei piccoli interventi di manutenzione, al punto D.5 il prezzo a metro lineare offerto, ed al punto D.6 il numero di metri lineari offerti a titolo gratuito per singolo anno di contratto;
che, sulla base della lex specialis, la gara andava aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il valore stimato della concessione era determinato in € 648.320,00 il servizio sarebbe stato svolto senza costi a carico del Comune e la controprestazione a favore del concessionario per i servizi principali e migliorativi consisteva unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, con onere a carico degli autori dei danni o delle compagnie di assicurazione che coprono la responsabilità civile dei veicoli interessati;
che, ai sensi dei punti 18, 21 e 22 del disciplinare, l’appalto sarebbe stato aggiudicato al concorrente che avrebbe ottenuto il miglior punteggio complessivo nell’offerta tecnica, e la proposta di aggiudicazione sarebbe stata formulata dal Rup o dalla Commissione all’esito della eventuale verifica di anomalia delle offerte;
che, dall’espletata istruttoria, è emerso che le buste C offerte in gara non contenevano elementi ulteriori rispetto a quelli già inseriti nell’offerta tecnica, ed il Comune, nella sua relazione istruttoria, ha chiarito che, in presenza di una gara telematica, gli operatori all’interno della busta C avrebbero dovuto caricare un documento anche vuoto che comunque non sarebbe stato oggetto di valutazione da parte della Commissione, e che quest’ultima aveva valutato prioritariamente gli elementi tecnici qualitativi e solo successivamente quelli quantitativi senza operare nessun tipo di commistione;’