L’articolo 1373 del Codice Civile rappresenta un’eccezione al principio di irrevocabilità del contratto sancito dall’Articolo 1372 cc.
L’art. 1373 del codice civile italiano tratta del recesso unilaterale dal contratto, ossia la possibilità per una delle parti di recedere (uscire) dal contratto senza l’accordo dell’altra parte. Ecco i punti chiave:
Facoltà di recesso: Se a una delle parti è concessa la possibilità di recedere dal contratto, può farlo fino a quando il contratto non ha cominciato ad essere eseguito. Questo significa che, se una parte non ha ancora eseguito le proprie obbligazioni, l’altra può decidere di sciogliersi dall’accordo senza conseguenze
Contratti a esecuzione continuata o periodica: In questi tipi di contratti, dove le prestazioni vengono fornite nel tempo (come ad esempio in un contratto di affitto), la parte che vuole recedere può farlo anche dopo che il contratto ha iniziato a essere eseguito. Tuttavia, il recesso non influisce sulle prestazioni già eseguite o su quelle che sono in corso di esecuzione al momento del recesso.
Corrispettivo per il recesso: Se nel contratto è previsto un compenso da pagare per esercitare il recesso, questo diventa efficace solo una volta che la prestazione è stata eseguita. In altre parole, la parte che desidera recedere deve rispettare questa condizione.
Patto contrario: Infine, l’articolo prevede che le parti possano accordarsi diversamente, stabilendo modalità e condizioni specifiche per il recesso. Questo significa che i termini di recesso possono essere modificati da un’intesa tra le parti.
Testo ufficiale dell’art 1373 cc
Articolo 1373 (Recesso unilaterale).
Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finchè il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita.
È salvo in ogni caso il patto contrario.