Art 573 cpc Gara tra gli offerenti×
Se vi sono più offerte, il giudice dell’esecuzione invita in ogni caso gli offerenti a una gara sull’offerta più alta.*
Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell’articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell’offerta presentata per prima è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all’assegnazione.**
Ai fini dell’individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell’entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonchè di ogni altro elemento utile indicato nell’offerta stessa.***
Se il prezzo offerto all’esito della gara di cui al primo comma è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’articolo 588.***
× Articolo così sostituito dall’art. 2 del D.L. n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla L. n. 80 del 14 maggio 2005.
Lo stesso Decreto legge, convertito con modificazioni dalla L. n. 80 del 14 maggio 2005, nel testo modificato dall’art. 1 della L. n. 263 del 28 dicembre 2005 e dall’art. 39-quater del D.L. n. 273 del 30 dicembre 2005, convertito con modificazioni dalla L. n. 51 del 23 febbraio 2006, ha disposto, con l’art. 2, comma 3-sexies, che tali modifiche “entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.”
* Comma così modificato dall’art. 13 del D.L. n. 83 del 27 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 132 del 6 agosto 2015.
Lo stesso Decreto legge, convertito con modificazioni dalla L. n. 132 del 6 agosto 2015 ha disposto, con l’art. 23, comma 9, che tali modifiche “si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita”.
** Comma così sostituito dall’art. 13 del D.L. n. 83 del 27 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 132 del 6 agosto 2015.
Lo stesso Decreto legge, convertito con modificazioni dalla L. n. 132 del 6 agosto 2015 ha disposto, con l’art. 23, comma 9, che tali modifiche “si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita”.
*** Comma aggiunto dall’art. 13 del D.L. n. 83 del 27 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 132 del 6 agosto 2015.
Lo stesso Decreto legge, convertito con modificazioni dalla L. n. 132 del 6 agosto 2015 ha disposto, con l’art. 23, comma 9, che tali modifiche “si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita”.
Testo precedente la riforma del 2015:
Art 573 cpc Gara tra gli offerenti
Se vi sono più offerte, il giudice dell’esecuzione invita gli offerenti a una gara sull’offerta più alta.
Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l’incanto.
Testo precedente la riforma del 2005:
Art 573 cpc Gara tra gli offerenti
Se vi sono più offerte, il giudice dell’esecuzione convoca gli offerenti e li invita a una gara sull’offerta più alta.
Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesione degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l’incanto.
Giurisprudenza art 573 cpc:
Tutti gli articoli del Codice di procedura civile (in fase di aggiornamento):
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